Sicurezza: per l’amianto fissate le attività Esedi

Il ministero del Lavoro ha reso note le attività ESEDI, ossia le lavorazioni che, nonostante comportino esposizione all’amianto, possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettrici e muratori e non obbligatoriamente da imprese specializzate. La lettera circolare con cui arriva la notizia è la n. 1940 del 25 gennaio. Le attività ESEDI Sono quelle “attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile”.

Si tratta delle lavorazioni a “esposizione sporadiche e di debole intensità all’amianto” per le quali il dlgs n. 81/2008, prevede una semplificazione degli adempimenti. In particolare  non sono dovuti gli adempimenti di notifica all’organo ispettivo, sulla sorveglianza sanitaria e sulla tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio.
Tanto per fare alcuni esempi, sono attività ESEDI, la rimozione di vasche e cassoni per acqua senza rottura degli stessi: la raccolta di piccoli pezzi di materiale di amianto non friabile, caduto e disperso, lo spostamento non traumatico di lastre compatte ecc..tutte attività queste, per le quali non è necessaria un’impresa specializzata ma una formazione sufficiente e adeguata.

Lettera circolare Esedi

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